Art. 2.


   1.  Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti
categorie:
    a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la
nomina a magistrato di tribunale;
    b) i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio;
    c)   i   magistrati   militari   di   tribunale  e  i  magistrati
amministrativi;
    d)  gli  avvocati  iscritti  nel  relativo  albo professionale da
almeno cinque anni;
    e)  i  dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art.  1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonche'  i  dipendenti dei due rami del Parlamento e del Segretariato
generale  della  Presidenza  della  Repubblica muniti della laurea in
giurisprudenza  conseguita  al  termine  di un corso universitario di
durata  non  inferiore  a  quattro anni, con qualifica dirigenziale o
appartenenti  alle  posizioni  funzionali per l'accesso alle quali e'
richiesto  il  possesso del diploma di laurea, con almeno cinque anni
di   anzianita'   anche   complessiva  nella  qualifica  o  posizione
funzionale.
   Le  anzianita'  di cui ai precedenti punti, saranno valutate anche
cumulativamente,  prendendo  come  requisito  temporale minimo quello
piu' lungo riferito alle varie categorie fatte valere dal candidato.