Art. 4.


   1. Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice
secondo  lo  schema  di  cui all'allegato A), corredate dei documenti
indicati all'art. 6, debbono essere rivolte al Presidente della Corte
dei  conti  - Segretariato generale - Ufficio accessi e mobilita' del
personale  -  via  Baiamonti,  25  -  00195  Roma  -  e presentate al
Segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i sessanta
giorni  successivi  a  quello  di  pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
   2.  La domanda potra' anche essere presentata, entro il termine di
cui al comma 1, direttamente al Segretariato generale della Corte dei
conti - Ufficio dei protocolli - situato in via Baiamonti, 25 - 00195
Roma  -  dal  Lunedi'  al  Venerdi'  dalle  ore 10,00 alle ore 12,00.
Dell'avvenuta   consegna  a  mano  della  domanda  verra'  rilasciata
ricevuta.
   3.  Si  considerano  prodotte  in  tempo utile anche le domande di
ammissione  spedite  a  mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo.
   4.  Non  si terra' conto delle domande e dei documenti di cui agli
articoli  4  e  6  presentati  o  spediti  a  mezzo  raccomandata  al
Segretariato  generale  della  Corte  dei conti oltre i termini sopra
indicati.
   5.  La  data  di  presentazione  delle  domande e dei documenti e'
stabilita  dal  timbro  a  data  apposto dal Segretariato generale al
momento  della  consegna, eccezion fatta per le domande e i documenti
spediti a mezzo raccomandata, per i quali fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
   6.  L'Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita' per la
dispersione  di  comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito   da  parte  dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione  del  cambiamento  di indirizzo o di domicilio indicati
nella  domanda,  ne'  per  eventuali disguidi postali e telegrafici o
comunque  imputabili  a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito o forza
maggiore,  ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento
della raccomandata.