Art. 10.

   Accertamento della regolarita' degli atti e loro pubblicazione


   Il Rettore accerta, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla
consegna,  la  regolarita'  degli  atti e dichiara i nominativi degli
idonei.  Nel caso in cui riscontri irregolarita' il Rettore, entro il
predetto  termine  rinvia  con  provvedimento  motivato gli atti alla
Commissione per la regolarizzazione, assegnandole un termine.
   Il  decreto  e'  comunicato  a  tutti  i  candidati, al MIUR ed e'
trasmesso,   unitamente  agli  atti,  al  Consiglio  di  Facolta',  o
all'eventuale   organo   che   lo   sostituisce,   per  i  successivi
adempimenti. La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i
giudizi  individuali e collegiali e' resa pubblica per via telematica
nella  pagina web dell'Universita' all'indirizzo indicato nell'art. 3
del presente bando.