Art. 10. Accertamento della regolarita' degli atti e loro pubblicazione Il Rettore accerta, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarita' degli atti e dichiara i nominativi degli idonei. Nel caso in cui riscontri irregolarita' il Rettore, entro il predetto termine rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, assegnandole un termine. Il decreto e' comunicato a tutti i candidati, al MIUR ed e' trasmesso, unitamente agli atti, al Consiglio di Facolta', o all'eventuale organo che lo sostituisce, per i successivi adempimenti. La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi individuali e collegiali e' resa pubblica per via telematica nella pagina web dell'Universita' all'indirizzo indicato nell'art. 3 del presente bando.