Art. 11. Adempimenti della Facolta' Il Consiglio di Facolta', o l'organo che lo sostituisce, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarita' degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, propone la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei ovvero decide di non procedere alla chiamata di nessuno di loro. La deliberazione assunta e' resa pubblica, anche per via telematica. Qualora il Consiglio di Facolta' abbia deliberato di non procedere alla chiamata e tuttavia permangano le sue esigenze didattiche e scientifiche, la Facolta', decorso il termine di sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarita' degli atti, puo' richiedere l'indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto gia' bandito, ovvero puo' chiamare candidati risultati idonei in altre valutazioni comparative per il medesimo settore scientifico-disciplinare. Dopo la nomina in ruolo di uno degli idonei e decorso il termine di sessanta giorni dall'accertamento della regolarita' degli atti, questo Ateneo potra' procedere a chiamare, per ulteriori motivate esigenze didattiche e a condizione che vi sia la disponibilita' della relativa copertura finanziaria, l'altro candidato risultato idoneo.