Art. 13.

                               Nomina


   La nomina in ruolo dei candidati risultati idonei e chiamati dalla
Facolta' e' disposta con decreto presidenziale e decorre di norma dal
1° novembre successivo alla presentazione della documentazione di cui
all'art.  12.  Nel  caso  in  cui l'interessato provenga dai ruoli di
altre  universita',  l'anticipo della decorrenza puo' essere disposto
solo  sulla  base  di  un  accordo  tra  le  universita' interessate,
approvato  dagli  organi accademici, previo nulla osta della Facolta'
di provenienza.
   Ai  candidati  chiamati  spetta  il trattamento economico previsto
dalle disposizioni di legge in vigore.
   Dopo   tre  anni  dall'immissione  in  ruolo  l'interessato  sara'
sottoposto  ad  un  giudizio  di conferma da parte di una Commissione
nazionale, composta secondo le norme vigenti.
   La  Commissione  valutera'  l'attivita'  scientifica  e  didattica
svolta  dal  professore  associato  non confermato nel triennio anche
sulla base di una motivata relazione del Consiglio di Facolta'.
   Se  il  giudizio sara' favorevole, l'interessato sara' immesso nel
ruolo  dei  professori  associati con diritto al relativo trattamento
economico.
   Se   l'attivita'  sara'  valutata  sfavorevolmente,  l'interessato
potra'  essere  mantenuto in servizio per un altro biennio al termine
del quale sara' sottoposto ad un nuovo giudizio. Ove non sia concessa
la  proroga  ovvero  qualora  anche  tale  giudizio  sia sfavorevole,
l'interessato cessera' di appartenere al ruolo.