Art. 14.

          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni


   I  candidati  dovranno provvedere, a loro spese, al recupero delle
pubblicazioni  e  dei documenti depositati presso l'Universita' degli
Studi di Enna, entro tre mesi dall'espletamento del concorso.
   Trascorso   tale   termine,  l'Universita'  degli  Studi  di  Enna
disporra'  del  materiale secondo le proprie necessita', senza alcuna
responsabilita'.