Art. 7. Costituzione delle Commissioni giudicatrici Le Commissioni giudicatrici sono costituite secondo le modalita' indicate all'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117. Le commissioni sono nominate con decreto rettorale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In ogni caso in cui sia necessario sostituire un membro eletto nelle Commissioni giudicatrici subentrano i professori che abbiano riportato il maggior numero di voti. La sostituzione dei componenti designati avviene con le modalita' di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualita' di componente delle Commissioni giudicatrici.