Art. 7.

             Costituzione delle Commissioni giudicatrici


   Le  Commissioni  giudicatrici sono costituite secondo le modalita'
indicate  all'art.  2  della legge 3 luglio 1998, n. 210 e all'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.
   Le  commissioni  sono  nominate  con decreto rettorale, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.
   In  ogni  caso  in  cui sia necessario sostituire un membro eletto
nelle  Commissioni  giudicatrici  subentrano i professori che abbiano
riportato  il  maggior numero di voti. La sostituzione dei componenti
designati  avviene con le modalita' di cui al comma 3 dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.
   Le  eventuali  cause  di incompatibilita' e le modificazioni dello
stato  giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono
sulla qualita' di componente delle Commissioni giudicatrici.