Art. 8.

                             Ricusazione


   Eventuali  istanze  di  ricusazione di uno o piu' componenti delle
Commissioni giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni  previste  dalle  vigenti norme, devono essere proposte al
Rettore  nel  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla  data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  rettorale di
nomina  della  Commissione  giudicatrice.  Decorso  tale  termine,  e
comunque  dopo  l'insediamento  della  Commissione,  non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
   Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche' anteriore alla
data  di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua
insorgenza.  Il  rigetto  dell'istanza di ricusazione non puo' essere
dedotto come successiva causa di ricusazione.