Art. 8. Ricusazione Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti delle Commissioni giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dalle vigenti norme, devono essere proposte al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della Commissione giudicatrice. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche' anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come successiva causa di ricusazione.