Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione


   1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
    a)  cittadinanza  italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea;
    b)  titolo  di  studio  previsto dall'art.4 del Regolamento (vedi
successivo art. 3);
    c)  idoneita'  fisica.  L'Amministrazione  sottoporra'  a  visita
medica di controllo i vincitori, in base alla normativa vigente;
    d)  essere  in  posizione  regolare nei confronti dell'obbligo di
leva;
    e)   non  essere  esclusi  dall'elettorato  politico  attivo  (se
cittadino italiano);
    f)  godere  dei  diritti  civili  e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza (se cittadini di uno degli Stati membri
dell'Unione europea);
    g)  non  essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica
amministrazione  per persistente insufficiente rendimento, ovvero non
essere  stati  dichiarati  decaduti  da  un impiego statale, ai sensi
dell'art.  l27,  primo  comma,  lettera  d),  del  testo  unico delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
    h)  avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino
di uno degli Stati membri dell'Unione europea).
   2.  I  requisiti  prescritti  devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
ammissione.
   3.   I   candidati   sono  ammessi  con  riserva  alla  procedura;
l'Amministrazione  puo'  disporre  in ogni momento, con provvedimento
motivato,  l'esclusione  dalla  selezione  per  difetto dei requisiti
prescritti.  Tale  provvedimento  verra'  comunicato  all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.