Art. 4.

                          Titoli valutabili


   1.  Ai  sensi  dell'art.  8  del Regolamento, alla valutazione dei
titoli e' riservato un punteggio parti a 30 punti.
   Sono  valutabili,  purche'  attinenti  all'attivita' lavorativa da
svolgere,  i  seguenti  titoli  con il punteggio indicato a fianco di
ciascuno:
    fino a un massimo di punti:
     a) attivita' lavorativa comunque prestata presso l'Universita' o
altre  pubbliche amministrazioni (punti 0,5 per ogni bimestre fino ad
un  massimo  di  punti  9);  ulteriore punteggio per attivita' svolte
presso l'Universita' (punti i per anno fino a un massimo di punti 3):
12;
     b) idoneita' a precedenti procedure selettive della categoria di
riferimento o superiori: 6;
     c)  altri  titoli a giudizio della commissione: specializzazioni
post-laurea,   compresi   master,   dottorato   ecc.,   attestati  di
qualificazione,  specializzazione  con  esame  finale, pubblicazioni,
borse di studio: 12;
   2.  La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le
prove, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove
stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
Qualora  lo  svolgimento  di  prove pratiche non produca un elaborato
scritto, la valutazione dei titoli precede la prova pratica.
   3.  Il  risultato  della  valutazione dei titoli e' immediatamente
affisso all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami.