Art. 12.




   Il  vincitore  sara' assunto in prova con contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria D, posizione
economica   D1,   area   amministrativo/gestionale,  con  diritto  al
trattamento economico iniziale di cui ai vigenti Contratti collettivi
nazionali dei dipendenti del comparto Universita'.
   Il  periodo  di  prova  ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
   Decorsa  la  meta'  del  periodo suddetto, nel restante periodo di
prova  ciascuna  delle parti' puo' recedere dal rapporto in qualsiasi
momento  senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del
preavviso.
   Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
   Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.
   Decorso  il  periodo  di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto  da  una  delle  parti, il dipendente s'intende confermato in
servizio   e   gli   viene   riconosciuta   l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
   In  caso di recesso la retribuzione e' corrisposta fino all'ultimo
giorno  di  effettivo  servizio,  compresi  i ratei della tredicesima
mensilita';   spetta   altresi'   al   dipendente   la   retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
   Il  dipendente,  fatte  salve  le  possibilita'  di  trasferimento
d'ufficio  nei casi previsti dalla legge, dovra' rimanere in servizio
presso  l'Universita'  degli  studi  di  Pavia  per  un  periodo  non
inferiore a cinque anni.