Art. 6.




   Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati  che abbiano
riportato   in   ciascuna  prova  una  votazione  di  almeno  7/10  o
equivalenti.
   L'Amministrazione    effettuera'    la    relativa   comunicazione
almeno venti  giorni  prima  della  data  in cui i candidati dovranno
sostenere la prova stessa.
   Ai  medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato
nelle prove scritte e nella valutazione dei titoli.
   Il  colloquio s'intendera' superato se il candidato avra' ottenuto
una votazione di almeno 7/10 o equivalenti.