Art. 11. Borsa di studio Gli ammessi al corso di dottorato, nell'ordine di graduatoria di merito, hanno diritto alla borsa di studio fino alla concorrenza del numero delle borse offerte. In caso di parita' di merito prevale il candidato di piu' giovane eta'. L'importo annuale della borsa di studio e' di euro 13.638,47 al lordo degli oneri previdenziali per la quota a carico del dottorando. L'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura del 50% nei periodi di soggiorno all'estero. La borsa di studio e' erogata in rate bimestrali posticipate. La borsa di studio e' confermata per l'anno accademico successivo, previo mantenimento dei requisiti di merito, su proposta del collegio dei docenti. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse erogate allo stesso titolo. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.