Art. 11.
                           Borsa di studio
   Gli  ammessi  al corso di dottorato, nell'ordine di graduatoria di
merito,  hanno diritto alla borsa di studio fino alla concorrenza del
numero  delle  borse offerte. In caso di parita' di merito prevale il
candidato  di  piu'  giovane  eta'.  L'importo annuale della borsa di
studio e' di euro 13.638,47 al lordo degli oneri previdenziali per la
quota a carico del dottorando.
   L'importo  della borsa di studio e' aumentato nella misura del 50%
nei periodi di soggiorno all'estero. La borsa di studio e' erogata in
rate bimestrali posticipate.
   La borsa di studio e' confermata per l'anno accademico successivo,
previo mantenimento dei requisiti di merito, su proposta del collegio
dei  docenti.  Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse
erogate  allo  stesso  titolo.  Chi  abbia  usufruito di una borsa di
studio  per  un  corso di dottorato, anche per un solo anno, non puo'
chiedere di fruirne una seconda volta.