Art. 8.
                             Ammissione
   I  candidati  sono  ammessi  al  dottorato  secondo l'ordine della
graduatoria  e  fino  alla  concorrenza  del numero dei posti messi a
concorso  per il dottorato. In caso di parita' di punteggio tra due o
piu'  candidati,  avra'  precedenza  in graduatoria il candidato piu'
giovane  di  eta'.  I candidati ammessi al corso decadono qualora non
esprimano   la   loro   accettazione   entro  quindici  giorni  dalla
comunicazione dell'esito del concorso.
   In  corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima
dell'inizio  del  corso,  subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine della graduatoria.