Art. 10.

                              Obblighi


   I  dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduita' l'attivita' di
ricerca  relativa  al  piano  approvato dal Collegio dei docenti ed a
presentare al Collegio stesso, al termine di ogni anno, una relazione
sulle  attivita'  e le ricerche svolte, nonche', alla fine del corso,
una tesi di ricerca con contributi originali.
   A  seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il Collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
rettore  la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di
dottorato.