Art. 10. Obblighi I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduita' l'attivita' di ricerca relativa al piano approvato dal Collegio dei docenti ed a presentare al Collegio stesso, al termine di ogni anno, una relazione sulle attivita' e le ricerche svolte, nonche', alla fine del corso, una tesi di ricerca con contributi originali. A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando, il Collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al rettore la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di dottorato.