Art. 11.

                         Attivita' didattica


   Ai   dottorandi   puo'  essere  affidata  una  limitata  attivita'
didattica  sussidiaria  o  integrativa,  previo parere favorevole del
Collegio  dei  docenti.  Tale  attivita',  che  non deve in ogni caso
compromettere  l'attivita'  di ricerca, e' facoltativa e non comporta
oneri  per il bilancio dell'Ateneo, non da' luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli delle Universita'.