Art. 11. Attivita' didattica Ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, previo parere favorevole del Collegio dei docenti. Tale attivita', che non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di ricerca, e' facoltativa e non comporta oneri per il bilancio dell'Ateneo, non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita'.