Art. 6.

                       Valutazione delle prove


   Le   commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  per  gli  esami  di
ammissione  ad  ogni  corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformita' alla normativa vigente.
   Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ognuna delle due prove.
   E'  ammesso  alla  prova  orale il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 42\60.
   La  prova  orale  si  intende superata se il candidato ottiene una
votazione di almeno 42\60.
   Alla  fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice    forma   l'elenco   dei   candidati   esaminati,   con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
   L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal  segretario della
commissione,    e'    affisso,   nel   medesimo   giorno,   nell'Albo
dell'Universita'.  La  graduatoria  e'  consultabile  anche sul sito:
www.uniurb.it/dottorati.
   Espletate   le  prove  di  concorso,  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.