Art. 8. Borse di studio Le borse di studio, il cui numero e' indicato al precedente art. 1, vengono assegnate, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie formulate dalle commissioni giudicatrici, per un importo pari a quello determinato ai sensi del decreto ministeriale 11 settembre 1998 e successive integrazioni. A parita' di merito, prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, che verra' richiesta ai candidati. L'importo annuo della borsa di studio ammonta ad euro 13.638,47 lordi. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo. L'importo e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50 per cento. Per periodi di formazione di durata superiore a sei mesi e' necessario il parere favorevole del Collegio docenti, per periodi di durata inferiore il consenso del coordinatore. Non e' ammessa la contemporanea fruizione di altre borse di studio, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei dottorandi.