Art. 8.

                           Borse di studio


   Le  borse  di studio, il cui numero e' indicato al precedente art.
1,  vengono  assegnate,  previa  valutazione comparativa del merito e
secondo  l'ordine  definito  nelle  rispettive  graduatorie formulate
dalle   commissioni  giudicatrici,  per  un  importo  pari  a  quello
determinato  ai  sensi  del  decreto ministeriale 11 settembre 1998 e
successive  integrazioni. A parita' di merito, prevale la valutazione
della  situazione  economica  determinata  ai  sensi  del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  9  aprile 2001, che verra'
richiesta ai candidati.
   L'importo  annuo  della  borsa di studio ammonta ad euro 13.638,47
lordi.
   La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera
durata  del corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno
successivo.
   L'importo  e'  aumentato  per  l'eventuale  periodo  di  soggiorno
all'estero nella misura non inferiore al 50 per cento. Per periodi di
formazione  di  durata  superiore  a sei mesi e' necessario il parere
favorevole  del  Collegio docenti, per periodi di durata inferiore il
consenso del coordinatore.
   Non  e'  ammessa  la  contemporanea  fruizione  di  altre borse di
studio,  ad  eccezione  di  quelle concesse da istituzioni italiane o
straniere  utili  ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di formazione o di ricerca dei dottorandi.