Art. 11.

                   Diritti e doveri dei dottorandi


   1.  I  dottorandi  hanno  l'obbligo  di  frequentare  i  corsi  di
dottorato  e  di  compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca  nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal Collegio dei docenti.
   2.   L'Universita'   garantisce   la  copertura  assicurativa  dei
dottorandi  per  responsabilita'  civile  ed infortunio, per l'intera
durata  del  corso, per le sole attivita' che si riferiscono al corso
di dottorato.
   3.  E'  consentito  l'esercizio  di eventuali attivita' lavorative
compatibili,  previa  autorizzazione  del  Collegio dei docenti. Tali
attivita'  anche  di  breve  durata non devono in alcun modo porsi in
conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando.
   4.  Eventuali  differimenti  della  data  di inizio o interruzioni
verranno  consentiti ai dottorandi che dimostrino di dover soddisfare
gli  obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste dal
decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, oppure che si trovino nella
condizione di malattia grave e prolungata.
   5.  Nel  caso  di  assenza ingiustificata o di inadempimento degli
obblighi,  il  Collegio  dei  docenti  proporra' con propria delibera
l'esclusione  del  dottorando dal corso. In tal caso il dottorando e'
obbligato  alla  restituzione per intero, con riferimento all'anno in
questione,  della  borsa  di  studio  oppure delle rate eventualmente
riscosse.
   6.  Gli  iscritti  ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca  con sede
amministrativa  presso  l'Universita'  degli  studi  dell'Aquila  e a
quelli  di  cui  quest'ultima  e'  sede consorziata, possono svolgere
limitata  attivita'  didattica  rivolta  agli  studenti  dei corsi di
laurea  e/o  diploma, nell'ambito della programmazione effettuata dal
Collegio   dei   docenti,   d'intesa   con  la  facolta'  interessata
dell'Universita' degli studi dell'Aquila.