Art. 6.

                           Prove di esame


   L'esame  di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio.
   Le  prove  d'esame  sono  intese  ad accertare la preparazione del
candidato,  la  sua attitudine alla ricerca e la conoscenza di almeno
una lingua straniera.
   Al   candidato   e'  data  la  possibilita',  in  accordo  con  la
Commissione   giudicatrice   che   deve,   in  ogni  caso,  garantire
l'anonimato  dell'elaborato  scritto,  di  svolgere le prove anche in
lingua inglese.
   Le  prove  d'esame  si svolgeranno secondo il calendario indicato,
per ciascun dottorato, al precedente art. 2.
   Si precisa al riguardo che nessun ulteriore avviso di convocazione
verra'  inviato  agli interessati. Eventuali variazioni verranno rese
note mediante avviso consultabile sul sito web dell'ateneo.
   La mancata presentazione alla prova scritta sara' considerata come
rinuncia alla prova, quale ne sia la causa.
   Prova  orale:  la  comunicazione  della data del colloquio (che si
potra'  svolgere  lo  stesso giorno o nei cinque giorni successivi al
giorno  fissato per la prova scritta) avverra' in sede concorsuale da
parte della Commissione giudicatrice.
   Per  sostenere  le  prove d'esame i candidati dovranno esibire uno
dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validita':
    a)  fotografia  recente  applicata in carta legale, con firma del
candidato;
    b)  tessera  di  riconoscimento  personale,  se  il  candidato e'
pubblico dipendente;
    c)  tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente di guida o
carta d'identita'.
   I cittadini extracomunitari, in possesso dei titoli necessari o di
titoli   riconosciuti  equipollenti  dalla  Commissione  giudicatrice
possono  essere  ammessi  al dottorato in soprannumero senza borsa di
studio.
   L'ammissione  sara'  decisa  dalla Commissione giudicatrice previa
valutazione  dei titoli presentati e, qualora ritenuto necessario, il
superamento   di  un  esame  orale.  E'  facolta'  della  Commissione
giudicatrice  decidere  di  ammettere  oppure  di  non  ammettere  il
candidato basandosi esclusivamente sulla valutazione dei titoli senza
dare  luogo  alla prova di esame orale. E' facolta' della commissione
decidere  che  l'esame  orale  venga  sostenuto in lingua inglese. Il
giudizio della Commissione giudicatrice e' insindacabile.