Art. 7.

Commissioni  giudicatrici  Valutazione  delle  prove e graduatorie di
                               merito


   Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione ai corsi di
dottorato  sono  nominate  con decreto del Rettore e sono composte da
tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo.
   Ogni Commissione dispone, per la valutazione di ciascun candidato,
di sessanta punti per ognuna delle due prove.
   E'  ammesso  al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
   I  risultati  della  prova  scritta  e  l'elenco  degli ammessi al
colloquio,   sottoscritto  dal  presidente  e  dal  segretario  della
commissione,  verranno resi pubblici mediante affissione all'albo del
dipartimento presso il quale si e' svolta la prova.
   Il  colloquio  si  intende  superato  se  il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
   Relativamente al colloquio, la commissione giudicatrice, alla fine
di   ogni   seduta   forma  l'elenco  dei  candidati  esaminati,  con
l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi.
   L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal  segretario della
commissione   e'   affisso,   nel   medesimo   giorno,  all'albo  del
dipartimento presso il quale si e' svolta la prova.
   Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati  da  ciascun  candidato nelle singole prove che verra' resa
pubblica  a cura dell'Amministrazione mediante pubblicazione all'Albo
Ufficiale   e   sul  sito  web  dell'Universita'  successivamente  al
controllo della regolarita' degli atti.
   I  candidati  saranno  ammessi ai corsi secondo l'ordine stabilito
nella  graduatoria  di  merito  fino  alla concorrenza del numero dei
posti messi a concorso per ogni corso di dottorato.
   In  caso di parita' di merito prevale il candidato piu' giovane di
eta'.
   In  caso  di  utile collocamento in piu' graduatorie di merito, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
   I  cittadini  extra  comunitari e i titolari di assegno di ricerca
che  abbiano superato le prove d'esame, sono ammessi in soprannumero,
senza borsa di studio.