Art. 9.

                           Borse di studio


   Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso di
dottorato al precedente art. 2, vengono assegnate, previa valutazione
comparativa  del  merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive
graduatorie di merito formulate dalle Commissioni giudicatrici.
   A  parita'  di merito prevale, ai soli fini del conferimento della
borsa   di   studio,   la   valutazione  della  situazione  economica
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni. L'importo annuale
della  borsa  di  studio  e'  di euro 13.638,47 ed e' assoggettato al
contributo  previdenziale  INPS  a  gestione separata che, per l'anno
2008, e' pari al 24,72%, di cui il 8,24% e' a carico del beneficiario
della borsa di studio.
   I  vincitori  di  borsa  di studio finanziata da Enti esterni sono
tenuti   a  informarsi  all'atto  dell'accettazione  della  borsa  su
eventuali  particolari  condizioni  previste  dalla  convenzione  con
l'Ente finanziatore.
   Le  borse  relative  al  «Fondo  per il sostegno dei giovani e per
favorire   la  mobilita'  degli  studenti»  decreto  ministeriale  n.
198/2003   verranno   assegnate  ai  vincitori  che  sceglieranno  un
argomento di ricerca attinente l'ambito disciplinare indicato.
   La  durata  della  borsa  di  studio e' pari all'intera durata del
corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo,
salvo motivata delibera del Collegio dei docenti.
   Il  limite di reddito, requisito essenziale per godere della borsa
di  studio,  e'  fissato in euro 10.000,00. Eventuali aumenti di tale
limite verranno resi noti all'atto dell'attribuzione delle borse.
   L'Amministrazione   Universitaria   provvedera'  al  controllo,  a
campione  o  in  toto,  della  veridicita'  delle  autocertificazioni
prodotte  dagli  interessati presso i competenti uffici del Ministero
delle finanze.
   Le  borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
   L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi
di  soggiorno all'estero nella misura del 50% limitatamente alla loro
durata.   Tale   maggiorazione   sara'  coperta  con  fondi  messi  a
disposizione  dai  Dipartimenti interessati. Tali periodi non possono
in  alcun  caso  superare  la meta' della durata dell'intero corso di
dottorato.
   La  richiesta  ai  fini  dell'incremento  di cui sopra deve essere
diretta dal Coordinatore del corso al Rettore e deve essere corredata
da  attestazione  che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita'
del  dottorando  rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di
studi e di ricerca a suo tempo formulati.
   Il  pagamento  della  borsa  viene  effettuato  in rate bimestrali
posticipate.
   Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio  per un corso di
dottorato  anche  per  un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
   I  titolari  di assegni di ricerca vincitori del concorso, vengono
ammessi  al dottorato di ricerca senza borsa di studio anche nel caso
in   cui   il  dottorato  prosegua  oltre  il  periodo  di  godimento
dell'assegno di ricerca.