Art. 10.


   Le borse di studio di euro 13.638,47 annui al lordo delle ritenute
a  carico  del  percepente,  all'intera  durata  del  corso,  vengono
assegnate  ai  candidati italiani e comunitari utilmente collocati in
graduatoria, secondo l'ordine definito dalla graduatoria stessa.
   Le   borse   di  studio  sono  incompatibili,  pena  la  decadenza
dell'assegnatario  dal  godimento  della borsa stessa a decorrere dal
verificarsi delle incompatibilita' con:
    lavoro  dipendente,  anche  a  tempo  determinato, fatta salva la
possibilita'  che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in
aspettativa senza assegni;
    attivita' di industria e commercio;
    attivita' libero-professionale e di consulenza esterna svolta con
caratteristiche di abitualita' e sistematicita';
    altra attivita' che richieda l'apertura di partita IVA;
    contratti  stipulati  con  l'Universita'  Mediterranea  di Reggio
Calabria a qualunque titolo.
   Per  eventuali  periodi di formazione all'estero, ove autorizzati,
l'importo della borsa e' incrementato del 50%. Le borse di studio non
sono  cumulabili  con  altre  borse,  erogate  allo  stesso titolo di
importo  pari  o  superiore.  I titolari di borse di studio di cui al
presente  articolo  conferite dall'Universita' Mediterranea di Reggio
Calabria,  sono esonerati dal versamento delle tasse e contributi per
l'accesso  e  la frequenza ai corsi. Chi abbia usufruito di una borsa
di  studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo'
chiedere di fruirne una seconda volta.