Art. 10. Le borse di studio di euro 13.638,47 annui al lordo delle ritenute a carico del percepente, all'intera durata del corso, vengono assegnate ai candidati italiani e comunitari utilmente collocati in graduatoria, secondo l'ordine definito dalla graduatoria stessa. Le borse di studio sono incompatibili, pena la decadenza dell'assegnatario dal godimento della borsa stessa a decorrere dal verificarsi delle incompatibilita' con: lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilita' che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni; attivita' di industria e commercio; attivita' libero-professionale e di consulenza esterna svolta con caratteristiche di abitualita' e sistematicita'; altra attivita' che richieda l'apertura di partita IVA; contratti stipulati con l'Universita' Mediterranea di Reggio Calabria a qualunque titolo. Per eventuali periodi di formazione all'estero, ove autorizzati, l'importo della borsa e' incrementato del 50%. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse, erogate allo stesso titolo di importo pari o superiore. I titolari di borse di studio di cui al presente articolo conferite dall'Universita' Mediterranea di Reggio Calabria, sono esonerati dal versamento delle tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.