Art. 12.


   Gli  iscritti  ai corsi di dottorato di ricerca non possono essere
contemporaneamente iscritti ad altro corso universitario (Corso di L
   a
urea  di  I  e  II  livello,  Scuola  di  specializzazione,  corsi di
perfezionamento,   altro   corso  di  dottorato  di  ricerca,  master
universitari  I  e  II  livello).  I  dottorandi  hanno  l'obbligo di
frequentare  tutte  le  attivita'  previste  dal  corso  di dottorato
secondo  le modalita' fissate dal collegio dei docenti, di presentare
le  relazioni  orali o scritte e di attenersi a quanto legittimamente
richiesto dal collegio dei docenti.
   Alla  fine  di  ogni  anno, e nel corso dell'anno se stabilito dal
collegio  dei docenti, i dottorandi hanno l'obbligo di presentare una
particolareggiata  relazione  sull'attivita'  e le ricerche svolte al
collegio  dei  docenti, che ne curera' la conservazione e che, previa
valutazione  dell'assiduita'  e operosita' dimostrata dal dottorando,
ne disporra' l'ammissione all'anno successivo o l'esclusione.