Art. 7.


   In  relazione alle qualita' accertate, la commissione esaminatrice
attribuisce  ad  ogni  candidato  fino  ad un massimo di 60 punti per
ciascuna  delle  due  prove. E' ammesso alla prova orale il candidato
che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a
42/60.  Alla  fine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale la
commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
dei   voti  da  ciascuno  riportati  nella  prova  stessa.  L'elenco,
sottoscritto  dal  Presidente  e dal segretario della commissione, e'
affisso   nel   medesimo   giorno  nell'albo  della  facolta'  o  del
Dipartimento presso cui si e' svolta la prova. Al termine della prova
d'esame  la  commissione  compila  la  graduatoria generale di merito
sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.
   Le  commissioni  sono  tenute  a  graduare  tutti  i candidati con
punteggio  differenziato,  cosi'  da  evitare situazioni di merito ex
aequo.  A  tal  fine  le commissioni prenderanno in considerazione il
punteggio  di  laurea  e  diploma  di  maturita'  (ove  richiesto)  e
qualsiasi altro titolo prodotto dal candidato.