Art. 8. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione su internet dell'esito del concorso. In tal caso subentra, altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso di rinunce, dopo i tre mesi successivi all'inizio del corso, non si potra' attingere alla graduatoria generale di merito In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato. I cittadini extracomunitari residenti all'estero che abbiano superato le prove d'esame, sono ammessi al dottorato, senza borsa di studio, in soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso e sono tenuti al versamento delle tasse e contributi di cui all'art. 11 del presente bando. I titolari di assegni, che abbiano superato le prove d'esame, sono ammessi al corso di dottorato in soprannumero nel limite del numero complessivo dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a condizione che il corso di dottorato riguardi la stessa area scientifico disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari di assegni. I titolari di assegni ammessi ai corsi non hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento dell'assegno di ricerca e sono tenuti al versamento delle tasse e contributi di cui all'art. 11 del presente bando. Gli assegnisti sono tenuti a precisare nella domanda di partecipazione al concorso la posizione di assegnista.