Art. 9.


   I  candidati  ammessi  al corso devono presentare entro il termine
perentorio di 15 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione   su  internet  dell'esito  del  concorso,  i  seguenti
documenti in carta semplice:
    a) domanda di iscrizione;
    b) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
    c) n. 2 foto formato tessera (uguali);
    d)  ricevute  versamento  pagamento  I^  rata  sul codice IBAN n.
IT57I0103016300000002556745  intestato  all'Universita'  degli  studi
Mediterranea di Reggio Calabria indicando la causale. Tale versamento
potra'  essere  effettuato presso gli sportelli della Banca Monte dei
Paschi  di  Siena, sede C.le di Reggio Calabria, senza alcun aggravio
di  spese  di  commissione, o presso gli sportelli di qualunque altra
Banca o Istituto di Credito della rete nazionale e ricevuta pagamento
Tassa regionale ARDIS;
    e) autocertificazione di cittadinanza;
    f)  certificato  di  laurea  specialistica/magistrale  o  vecchio
ordinamento;
    g)  autocertificazione del diploma di scuola secondaria superiore
ovvero, per i cittadini extracomunitari, il diploma che ha consentito
la   loro   ammissione   all'Universita',   debitamente   tradotto  e
legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme
vigenti  in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di
laurea nelle Universita' italiane;
    h)   in   caso   di   eventuale   iscrizione  ad  una  scuola  di
specializzazione,  di  perfezionamento, di master universitari di I e
II  livello,  o  corso  di  laurea  l'impegno scritto a sospendere la
frequenza;
    i)  dichiarazione  di  non avere usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
    j)  certificazione  ISEE  per  la  valutazione  della  situazione
economica dello studente di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, la cui certificazione va presentata all'atto dell'iscrizione.
Il  rilascio  della  certificazione ISEE avviene presso tutte le sedi
INPS, i Comuni o i CAAF (Centri di assistenza fiscale).
   Qualora   divenga   assegnatario   di   borsa  di  studio,  dovra'
dichiarare:
    di  non  cumulare  la borsa con altra borsa di studio a qualunque
titolo  conferita,  tranne  che  con  quelle  concesse da istituzioni
nazionali  o  straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita' di ricerca del dottorando.
   Coloro  che  non  avranno  provveduto  a  regolarizzare la propria
iscrizione  entro  i termini indicati nel precedente articolo saranno
considerati  rinunciatari  e  i  posti  vacanti  saranno assegnati ai
candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.