Art. 5. Studenti stranieri non legalmente soggiornanti in Italia I cittadini non comunitari non legalmente soggiornanti in Italia dovranno trasmettere la domanda di ammissione al concorso corredata dai documenti di cui all'art. 4 per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche Italiane presso il loro Paese di residenza. La relativa documentazione, perfezionata dalla Rappresentanza diplomatica, dovra' pervenire entro lo stesso termine perentorio coincidente con l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di ammissione. I cittadini stranieri in caso di impossibilita' a far pervenire la documentazione originale, perfezionata dalle Rappresentanze diplomatiche, entro la data di scadenza, potranno entro lo stesso termine consegnare copia della documentazione non perfezionata unitamente alla dichiarazione della Rappresentanza diplomatica dell'avvenuta richiesta da parte dell'interessato di perfezionamento dei documenti. I predetti candidati, il cui titolo sia ritenuto equipollente dal Collegio dei docenti, saranno ammessi alla prova scritta «con riserva». Lo scioglimento della riserva sara' subordinato alla consegna della documentazione originale agli Uffici entro il termine perentorio stabilito dal successivo art. 11 per il perfezionamento dell'iscrizione, a pena di esclusione.