Art. 12.
                             Graduatoria
   1.  La  graduatoria  degli idonei nel concorso sara' formata dalla
commissione  esaminatrice,  secondo l'ordine del punteggio conseguito
da ciascun concorrente ottenuto sommando:
    la media dei punti riportati nelle prove scritte;
    il punteggio riportato nella prova orale;
    l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
    l'eventuale   punteggio   assegnato   per  ciascuna  prova  orale
facoltativa di lingua straniera.
   2.  La  graduatoria  sara'  approvata con decreto dirigenziale. Il
decreto  di  approvazione  della  graduatoria  sara'  pubblicato  nel
Giornale   Ufficiale   del   Ministero   della   difesa  consultabile
esclusivamente        on        line        nel        sito       web
«www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale/».    Di
detta  pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.  Esso sara' inoltre pubblicato nel F.O.M. della Marina e,
a puro titolo informativo, nel sito web «www.difesa.it/concorsi/».
   3.  Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto,
a  parita'  di  merito,  dei titoli di preferenza per l'ammissione ai
pubblici  impieghi  di  cui  al  gia'  citato  allegato C al presente
decreto,  eventualmente  dichiarati  dai concorrenti nella domanda di
partecipazione o in dichiarazione sostitutiva alla stessa allegata.