Art. 13.
                               Nomina
   1.  Gli  idonei che nella graduatoria di cui al precedente art. 12
saranno  compresi  nel numero dei posti a concorso saranno dichiarati
vincitori e - acquisito l'atto autorizzativo eventualmente prescritto
-  nominati  guardiamarina  in servizio permanente del ruolo speciale
del  Corpo  sanitario militare marittimo, con anzianita' assoluta nel
grado  stabilita  nel  decreto  di  nomina  che  sara' immediatamente
esecutivo.
   2.  I  vincitori  - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 - saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma.
   3.  Dopo  la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata  e  con  le  modalita'  stabilite  dall'ufficio  generale  del
personale  della  Marina.  All'atto  della presentazione al corso gli
ufficiali   dovranno  contrarre  arruolamento  volontario  nel  Corpo
equipaggi  militari marittimi con una ferma di anni cinque decorrente
dalla  data  di  inizio  del corso che avra' pieno effetto, tuttavia,
solo  all'atto  del  superamento  del  corso applicativo medesimo. Il
rifiuto di sottoscrivere la ferma comportera' la revoca della nomina.
   La  mancata  presentazione  al  corso  applicativo  comportera' la
decadenza  dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
   In  caso  di  rinuncia  o  decadenza  di  vincitori,  la direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso,  entro  1/12  della  durata  del  corso stesso, di altrettanti
candidati  idonei,  secondo  l'ordine  della  graduatoria  di  cui al
precedente art. 12.
   4.  Il  concorrente  di  sesso femminile nominato guardiamarina in
servizio  permanente  del  Corpo  sanitario  militare  marittimo che,
trovandosi   nelle  condizioni  previste  dall'art.  10  del  decreto
legislativo  26  marzo  2001,  n. 151, non possa frequentare il corso
applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
   5.   Per  gli  ufficiali  che  supereranno  il  corso  applicativo
l'anzianita'  relativa  verra'  rideterminata  in base alla media del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito  nella  graduatoria  di  fine  corso. Allo stesso modo, al
superamento  del  corso  applicativo frequentato, sara' rideterminata
l'anzianita'  relativa  degli ufficiali di cui al precedente comma 4,
ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina.
   6.  Nei  confronti  degli  ufficiali  che  non  supereranno  o non
porteranno  a  compimento  il  corso  applicativo  si procedera' alla
revoca  della nomina ed al proscioglimento dalla ferma contratta. Gli
interessati,  se  provenienti dal personale in servizio, rientreranno
nella  categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara'
in  tale  caso  computato  per  intero  ai  fini  dell'anzianita'  di
servizio;  se  provenienti  dalla  vita  civile, saranno collocati in
congedo.