Art. 2.
                     Requisiti di partecipazione
   1.  Al  concorso  di cui al precedente art. 1, possono partecipare
concorrenti  di  sesso  sia  maschile che femminile, che alla data di
scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande indicato al
successivo art. 3, comma 1, siano in possesso dei seguenti requisiti:
    a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
    b) non aver superato il trentaduesimo anno di eta'.
   Eventuali  aumenti  dei  limiti  di  eta'  previsti  dalle vigenti
disposizioni  di  legge  per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati;
    c)  essere in possesso della laurea specialistica in psicologia e
diploma di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;
   Saranno   considerati   validi  i  diplomi  di  laurea  conseguiti
all'estero,   sempreche'   gli   stessi  risultino  riconosciuti  dal
competente   Ministero   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  equipollenti  a  quelli  prescritti per la partecipazione al
concorso indetto con il presente decreto. Allo scopo, gli interessati
avranno  cura  di allegare alla domanda di partecipazione la relativa
attestazione di equipollenza;
    d) godere dei diritti civili e politici;
    e)  non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego  presso  una pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
d'autorita'  o  d'ufficio,  da  precedente arruolamento volontario in
accademie  o  istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze
di polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla
vita  militare  o  per  perdita permanente dei requisiti di idoneita'
fisica;
    f) non essere stati collocati in congedo a seguito di riforma nel
corso  di  precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di
polizia;
    g)  se  concorrenti  di  sesso  maschile,  non  abbiano  prestato
servizio  sostitutivo  civile  ai  sensi dell'art. 15, punto 7, della
legge  8  luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia a tale status presso l'ufficio
nazionale  per  il servizio civile non prima che siano decorsi almeno
cinque  anni  dalla  data  in  cui  sono  stati collocati in congedo,
secondo l'art. 1, punto 2, comma 7-ter, della legge 2 agosto 2007, n.
130.
   2.  Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con  il  presente  decreto  e l'ammissione dei medesimi ai prescritti
corsi applicativi sono subordinati:
    al  possesso  della  idoneita'  psico-fisica  ed  attitudinale al
servizio  incondizionato  quale  ufficiale in servizio permanente dei
ruoli   speciali   della  Marina,  da  accertarsi  con  le  modalita'
prescritte dai successivi articoli 8, 9 e 10;
    all'accertamento,   anche   successivo   alla  nomina,  ai  sensi
dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio
1994,  n.  487,  del  possesso  dei requisiti di moralita' e condotta
stabiliti   per  l'ammissione  ai  concorsi  nella  magistratura,  da
accertare   d'ufficio   con   le  modalita'  previste  dalla  vigente
normativa.
   3.  I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma  1,  ad  eccezione  di  quello di cui alla lettera b), dovranno
essere mantenuti sino al conferimento della nomina a Guardiamarina in
servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.