Art. 2. Requisiti di partecipazione 1. Al concorso di cui al precedente art. 1, possono partecipare concorrenti di sesso sia maschile che femminile, che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 3, comma 1, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) essere in possesso della cittadinanza italiana; b) non aver superato il trentaduesimo anno di eta'. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con i limiti di eta' sopraindicati; c) essere in possesso della laurea specialistica in psicologia e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo; Saranno considerati validi i diplomi di laurea conseguiti all'estero, sempreche' gli stessi risultino riconosciuti dal competente Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca equipollenti a quelli prescritti per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione la relativa attestazione di equipollenza; d) godere dei diritti civili e politici; e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario in accademie o istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica; f) non essere stati collocati in congedo a seguito di riforma nel corso di precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia; g) se concorrenti di sesso maschile, non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art. 15, punto 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia a tale status presso l'ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, secondo l'art. 1, punto 2, comma 7-ter, della legge 2 agosto 2007, n. 130. 2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi ai prescritti corsi applicativi sono subordinati: al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 8, 9 e 10; all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertare d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente normativa. 3. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente comma 1, ad eccezione di quello di cui alla lettera b), dovranno essere mantenuti sino al conferimento della nomina a Guardiamarina in servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.