Art. 4.
                      Svolgimento del concorso
   1. Lo svolgimento del concorso prevede:
    a)  due  prove  scritte, di cui una di cultura generale ed una di
cultura tecnico-professionale;
    b) valutazione dei titoli;
    c) accertamenti psico-fisici e attitudinali;
    d) prove di efficienza fisica;
    e) prova orale;
    f) prova orale facoltativa di lingua straniera.
   2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1, i
concorrenti  dovranno  esibire la carta d'identita' o altro documento
di  riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita',
rilasciato da una amministrazione dello Stato.
   3. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile
2000,  n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che
si  siano  trovati  nelle  condizioni di cui all'art. 3, comma 2, del
citato  decreto  ministeriale  4  aprile  2000,  n.  114  -  all'atto
dell'approvazione  della  graduatoria  di  merito del concorso con il
decreto   dirigenziale   di  cui  al  successivo  art.  12,  comma  2
(presumibilmente  entro il 31 luglio 2009), dovranno essere risultati
idonei  in  tutte  le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel
precedente comma 1.