Art. 5.
                             Commissioni
   1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
    a) la commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli, per
le  prove  scritte,  per  le  prove  orali  e per la formazione della
graduatoria generale di merito;
    b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
    c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
    d) la commissione per l'accertamento attitudinale;
    e) la commissione per le prove di efficienza fisica.
   2.  La  commissione  esaminatrice,  di  cui al precedente comma 1,
lettera a), sara' composta da:
    un  ufficiale  di grado non inferiore a contrammiraglio del Corpo
sanitario militare marittimo in servizio o in ausiliaria da non oltre
tre anni, presidente;
    due ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo di grado non
inferiore  a  capitano  di Fregata in servizio o in ausiliaria da non
oltre tre anni, di cui uno specialista in psichiatria, membri;
    un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della
lingua  prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale
facoltativa di lingua straniera;
    un  ufficiale  di  grado non inferiore a sottotenente di Vascello
ovvero   un  dipendente  civile  dell'amministrazione  della  difesa,
appartenente  alla  terza area funzionale, fascia F, segretario senza
diritto di voto.
   3.  La  commissione  per  gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
    un  ufficiale  di  grado non inferiore a capitano di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
    due  ufficiali  superiori del Corpo sanitario militare marittimo,
membri;
    un  sottufficiale  della  Marina  militare  appartenente al ruolo
marescialli, segretario senza diritto di voto.
   Detta  commissione  si  avvarra'  del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
   4.  La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
    un  ufficiale  di  grado non inferiore a capitano di vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
    due  ufficiali  superiori del Corpo sanitario militare marittimo,
membri;
    un  sottufficiale  della  Marina  militare  appartenente al ruolo
marescialli, segretario senza diritto di voto.
   Gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo facenti parte
di  detta  commissione  dovranno  essere  diversi da quelli che hanno
fatto  parte  della  commissione per gli accertamenti psico-fisici di
cui al precedente comma 3.
   5.  La  commissione  per  gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
    un  ufficiale  di  grado  non  inferiore  a capitano di vascello,
presidente;
    due ufficiali della Marina, membri;
    un  sottufficiale  della  Marina  militare  appartenente al ruolo
marescialli, segretario senza diritto di voto.
   Detta  commissione si avvarra' del supporto di ufficiali del Corpo
sanitario  militare  marittimo  laureati  in  psicologia e di esperti
periti selettori della Forza armata ovvero di psicologi esterni.
   6.  La  commissione  per  le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera e), sara' composta da:
    un  ufficiale  superiore in servizio o in ausiliaria da non oltre
tre anni, presidente;
    un  ufficiale  in servizio, di grado non inferiore a sottotenente
di vascello, membro;
    un  sottufficiale  della  Marina  militare  appartenente al ruolo
marescialli, segretario senza diritto di voto.
   Detta  commissione  si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali e/o
sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti
di settore esterni alla Forza armata.