Art. 7. Valutazione dei titoli 1. La commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), dopo le prove scritte di cui al precedente art. 6 e prima della relativa correzione, procedera' a valutare i titoli dei soli concorrenti che si siano presentati ad entrambe le prove scritte. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto ai concorrenti prima dell'effettuazione della prova orale. 2. La commissione esaminatrice provvedera' ad attribuire a ciascun concorrente fino ad un massimo di 10/30i', secondo quanto di seguito riportato: a) attivita' professionale svolta presso enti pubblici o assimilati: fino ad un massimo di tre punti; b) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di tre punti; c) corsi di formazione in tecniche psicodiagnostiche di durata almeno biennale: fino ad un massimo di due punti; d) attivita' svolta senza demerito nell'ambito delle FF.AA. o Corpi militari dello Stato o in altre strutture pubbliche e/o private: fino ad un massimo di due punti. 3. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel precedente comma 2 del presente articolo, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tal fine i concorrenti potranno produrre a corredo della domanda di partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Formeranno oggetto di valutazione da parte della commissione esclusivamente i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per i quali siano state fornite dai concorrenti le necessarie dettagliate informazioni.