Art. 10.
                      Conseguimento del titolo
   Il   titolo  di  dottore  di  ricerca  si  consegue  all'atto  del
superamento  dell'esame finale, da sostenersi innanzi ad una apposita
commissione costituita in conformita' all'art. 8 del «Regolamento per
la  istituzione delle scuole di dottorato e dei corsi di dottorato di
ricerca»  dell'Ateneo  di  Messina  del 21 febbraio 2007 e successive
modifiche.
   L'esame finale puo' essere ripetuto una sola volta.
   Il   titolo   e'   conferito   dal   rettore   che,   a  richiesta
dell'interessato, ne certifica il conseguimento.
   Il  corso  di  dottorato  di  ricerca  ammesso  al cofinanziamento
nell'ambito   del   piano   di   internazionalizzazione  del  sistema
universitario  ex  art.  10 decreto ministeriale n. 115 dell'8 maggio
2001,  si  svolgera'  secondo le modalita' stabilite nelle rispettive
convenzioni.
   Il  titolo  di  dottore  di  ricerca, che si consegue all'atto del
superamento  dell'esame  finale,  sara' riconosciuto e spendibile nei
paesi partecipanti al progetto.
   Le  disposizioni contemplate nel presente articolo avranno effetto
subordinatamente  alla  stipula  delle  convenzioni  con le strutture
estere partecipanti ai singoli progetti di internazionalizzazione.