Art. 6.
                         Ammissione ai corsi
   I   candidati   saranno  ammessi  al  corso  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto
prima  dell'inizio  del  corso,  subentreranno  altrettanti candidati
secondo l'ordine della graduatoria.
   In  caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati, ai soli
fini  del  conferimento  della  borsa  di  studio,  la  precedenza in
graduatoria  sara' stabilita mediante la valutazione della situazione
economica   dei  concorrenti,  determinata  secondo  le  disposizioni
vigenti  per  il pagamento delle tasse e contributi degli studenti di
questo Ateneo.
   Ai  sensi  dell'art.  6  della  legge n. 398 del 1989, il pubblico
dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerca ha la possibilita'
di  chiedere  il  collocamento in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce
della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.
   Il  periodo  di  congedo  straordinario  e'  utile  ai  fini della
progressione   di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
previdenza.
   Il  pubblico  dipendente  ammesso al dottorato di ricerca, che non
goda di alcuna borsa di studio, ai sensi dell'art. 52 della legge del
28  dicembre  2001,  n. 448, viene posto in aspettativa e conserva il
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro.
   Inoltre,  l'ammissione  e  la  frequenza  ai corsi di dottorato di
ricerca, senza borsa di studio, e' compatibile, previa autorizzazione
del Collegio dei docenti, con i rapporti di impiego, sia pubblico che
privato, e con lo svolgimento di attivita' libero professionale.