Art. 7.
                         Iscrizione ai corsi
   E vietata la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, scuole di
specializzazione  o  altro corso universitario post-laurea e a master
di   primo   e   secondo   livello.  Agli  iscritti  alle  scuole  di
specializzazione   che  siano  ammessi  a  frequentare  un  corso  di
dottorato  di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi
sino  alla  cessazione  della  frequenza del corso di dottorato. Tale
disposizione  non  si  applica  ai  laureati  in medicina e chirurgia
iscritti  alle scuole di specializzazione di area medica di tipologia
conforme alla normativa dell'Unione europea.
   I  candidati  ammessi  al  corso  di dottorato, con o senza borsa,
dovranno  iscriversi  entro il termine perentorio di giorni dieci che
decorrono  dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito web
dell'Ateneo.
   La  mancata iscrizione entro i termini stabiliti sara' considerata
come  rinuncia  al  posto, con o senza borsa, che verra' assegnato al
candidato  successivo, secondo l'ordine della graduatoria. La domanda
di   iscrizione   dovra'  essere  presentata,  compilando  il  modulo
predisposto  dall'amministrazione e reso disponibile sul sito insieme
alla  graduatoria,  alla  Divisione  dottorati di questa Universita',
piazza  Pugliatti  , 1 - 98100 Messina, corredata della sottoelencata
documentazione:
    1) dichiarazione dalla quale risulti:
     a)  il  titolo di studio posseduto, la data di conseguimento, la
durata  del  corso degli studi, la votazione ottenuta e l'universita'
presso la quale e' stato conseguito, ovvero il titolo equipollente (o
di  cui  si  chiede  equipollenza)  conseguito presso una universita'
straniera,  nonche'  la  data  del  decreto rettorale con il quale e'
stata dichiarata l'equipollenza stessa;
     b)  di  non  essere  iscritto  ad  altro corso di laurea vecchio
ordinamento  o  di laurea specialistica/magistrale, ad altri corsi di
dottorato, a scuole di specializzazione, a corsi di master di primo e
secondo   livello.  Se  iscritto,  di  impegnarsi  a  sospenderne  la
frequenza  prima  dell'inizio  e  per  l'intera  durata  del corso di
dottorato.
     c)   di  essere/non  essere  in  servizio  presso  una  pubblica
amministrazione  o  altro  ente  pubblico  (se dipendente specificare
l'amministrazione).
   Qualora sia assegnatario di borsa di studio:
    di  non  avere  gia'  usufruito  in  precedenza di altra borsa di
studio,  (anche  per un solo anno o frazione di esso) per un corso di
dottorato;
    di  non  cumulare  la  borsa  stessa  con altra borsa di studio a
qualsiasi   titolo  conferita  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorno
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
    di  essere  a  conoscenza  che  la  borsa di studio viene erogata
esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito annuo superiore
all'importo indicato nel successivo art. 8.
   I  cittadini  stranieri  devono inoltre dichiarare di possedere il
godimento  dei  diritti  civili  e  politici  anche  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza.
   Gli  atti  e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolai  italiane  presso  lo  Stato estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato.
   I titolari di assegni di ricerca e i dipendenti di enti pubblici e
privati, che non siano risultati vincitori ma che risultino utilmente
collocati in graduatoria nell'ambito di uno dei concorsi di dottorato
di ricerca in discorso, possono chiedere, entro la data di inizio del
corso,  l'iscrizione  in  soprannumero  al corso medesimo, nel limite
della  meta'  dei  posti  istituiti con arrotondamento all'unita' per
eccesso;
    2)  fotocopia  del  documento di identita' debitamente firmata in
corso di validita';
    3) fotocopia del codice fiscale.