Art. 8.
 Borse di studio e contributi per l'accesso e la frequenza al corso
   Ai  vincitori verra' erogata la borsa di studio dell'importo annuo
di  €  13.638,47,  al  lordo  degli oneri previdenziali a carico
dello studente, in rate bimestrali.
   L'importo  della borsa di studio e' elevabile del 50%, nel caso di
soggiorni  all'estero,  per  un  periodo non superiore alla meta' del
corso di dottorato.
   Le  richieste  di  soggiorno  di  studio  all'estero, regolarmente
autorizzate   e   con   l'indicazione   della  localita',  periodo  e
motivazione,  dovranno essere trasmesse dal coordinatore del corso di
dottorato   all'ufficio   competente   almeno   trenta  giorni  prima
dell'inizio  del  soggiorno. Tale periodo non puo' essere inferiore a
quindici giorni.
   Per  usufruire  della borsa di studio il dottorando non deve avere
un  reddito  personale annuo superiore a € 15.000,00 lordi, come
da delibera del S.A. del 3 luglio 2002.
   Gli  ammessi  al  corso di dottorato di ricerca, che non fruiscono
della borsa di studio, sono tenuti al versamento, per ciascun anno di
corso,  di tasse e contributi pari a quelle versate dagli studenti di
questa  Universita'  iscritti  a  corsi di laurea o diploma. La prima
rata  dovra'  essere versata all'atto dell'iscrizione contestualmente
alla  tassa  regionale  pari  a  € 75,00. La seconda rata dovra'
essere pagata entro il mese di settembre 2009.