Art. 8. Borse di studio e contributi per l'accesso e la frequenza al corso Ai vincitori verra' erogata la borsa di studio dell'importo annuo di € 13.638,47, al lordo degli oneri previdenziali a carico dello studente, in rate bimestrali. L'importo della borsa di studio e' elevabile del 50%, nel caso di soggiorni all'estero, per un periodo non superiore alla meta' del corso di dottorato. Le richieste di soggiorno di studio all'estero, regolarmente autorizzate e con l'indicazione della localita', periodo e motivazione, dovranno essere trasmesse dal coordinatore del corso di dottorato all'ufficio competente almeno trenta giorni prima dell'inizio del soggiorno. Tale periodo non puo' essere inferiore a quindici giorni. Per usufruire della borsa di studio il dottorando non deve avere un reddito personale annuo superiore a € 15.000,00 lordi, come da delibera del S.A. del 3 luglio 2002. Gli ammessi al corso di dottorato di ricerca, che non fruiscono della borsa di studio, sono tenuti al versamento, per ciascun anno di corso, di tasse e contributi pari a quelle versate dagli studenti di questa Universita' iscritti a corsi di laurea o diploma. La prima rata dovra' essere versata all'atto dell'iscrizione contestualmente alla tassa regionale pari a € 75,00. La seconda rata dovra' essere pagata entro il mese di settembre 2009.