Art. 9. Frequenza e obblighi dei dottorandi I dottorandi sono tenuti a seguire con regolarita' le attivita' previste per il loro curricolo formativo e a dedicarsi con pieno impegno e per il monte-ore richiesto dal Collegio dei docenti ai programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle attivita' di ricerca assegnate. Entro la data stabilita dal Collegio dei docenti, ai fini dell'organizzazione delle prove annuali di verifica, i dottorandi sono tenuti a presentare al Collegio una relazione scritta riguardante l'attivita' di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonche' le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte. Alla fine di ciascun anno il Collegio dei docenti, con proprio deliberato, valutata l'attivita' di ricerca svolta dai dottorandi, certificata la frequenza, ne proporra' l'ammissione all'anno successivo ovvero l'esclusione. Non e' consentita l'esclusione dal corso nei casi di maternita' o di grave e documentata malattia o di servizio militare. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni non puo' essere erogata la borsa di studio e il periodo di sospensione non e' soggetto a recupero.