Art. 9.
                 Frequenza e obblighi dei dottorandi
   I  dottorandi  sono  tenuti a seguire con regolarita' le attivita'
previste  per  il  loro  curricolo  formativo e a dedicarsi con pieno
impegno  e  per  il  monte-ore  richiesto dal Collegio dei docenti ai
programmi  di  studio  individuale e guidato e allo svolgimento delle
attivita' di ricerca assegnate.
   Entro  la  data  stabilita  dal  Collegio  dei  docenti,  ai  fini
dell'organizzazione  delle  prove  annuali  di verifica, i dottorandi
sono   tenuti   a   presentare  al  Collegio  una  relazione  scritta
riguardante  l'attivita'  di ricerca svolta e i risultati conseguiti,
nonche' le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre
iniziative  scientifiche,  unitamente  alle  eventuali  pubblicazioni
prodotte.
   Alla  fine  di  ciascun  anno il Collegio dei docenti, con proprio
deliberato,  valutata  l'attivita'  di ricerca svolta dai dottorandi,
certificata   la   frequenza,   ne  proporra'  l'ammissione  all'anno
successivo ovvero l'esclusione.
   Non  e' consentita l'esclusione dal corso nei casi di maternita' o
di grave e documentata malattia o di servizio militare.
   In  caso  di  sospensione  di durata superiore a trenta giorni non
puo'  essere  erogata  la borsa di studio e il periodo di sospensione
non e' soggetto a recupero.