Art. 6.
                         Ammissione ai corsi
    I  candidati  sono  ammessi  ai corsi, secondo l'ordine stabilito
nella  graduatoria finale di merito, fino alla concorrenza del numero
dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato di ricerca.
   In  caso  di  utile  collocamento  in  piu'  graduatorie finali di
merito,  il  candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di
dottorato   di   ricerca.   Il  candidato,  risultato  in  base  alla
graduatoria  tra gli ammessi al corso, decade dall'ammissione qualora
non esprima la propria accettazione entro quindici giorni a decorrere
dal  giorno successivo alla pubblicazione dell'esito del concorso; in
tal  caso  subentra  il  candidato  che  segue secondo l'ordine della
graduatoria.  Ai sensi dell'art. 51, comma 6 della legge n. 449/1997,
i  corsi  possono  essere  frequentati,  anche  in  deroga  al numero
determinato,  dai titolari di assegni di ricerca che abbiano superato
le prove di ammissione. Chi e' gia' in possesso del titolo di dottore
di  ricerca  puo'  essere  ammesso  a frequentare, previo superamento
delle  prove  di  selezione, un secondo corso di dottorato di ricerca
non coperto da borsa.