Art. 8. Borse di studio Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso di dottorato al precedente art. 1, sono assegnate previa valutazione comparativa del merito in base alle prove effettuate dalle commissioni esaminatrici e secondo l'ordine delle graduatorie. L'importo annuale della borsa di studio, determinata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315 e successive modificazioni ed integrazioni, e' pari a € 13.802,08, assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. La durata dell'erogazione delle borsa di studio e' pari all'intera durata del corso ed e' confermata dal superamento delle prove annuali di verifica del lavoro svolto, effettuata dal Collegio dei docenti. La cadenza del pagamento della borsa di studio sara' bimestrale a partire dall'inizio dell'attivita' del corso. La borsa di studio non e' cumulabile con altra borsa di qualsiasi genere, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione e di ricerca dei borsisti. La borsa di studio e' altresi' incompatibile con un reddito personale complessivo annuo superiore a € 13.802,08. Tale reddito si evince dalla dichiarazione dei redditi, presentata nell'anno precedente di assegnazione della borsa, nel quadro riepilogativo, rigo «Imponibile IRPEF». L'erogazione della borsa esclude nel modo piu' categorico l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l'Universita'. Le tasse e i contributi per l'accesso e la frequenza al corso sono fissati in € 1.800,00 annui, a cui vanno aggiunte € 118,08 (Lazio) e 85,00 (Sicilia) per il versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario (ai sensi della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16 e successive modifiche), per ciascun anno di corso. La tassa regionale e la prima rata da € 900,00 dovranno essere versate contestualmente all'iscrizione, la seconda rata entro il 31 maggio di ogni anno di corso. Gli assegnatari di borsa di studio sono esenti dal pagamento dei contributi d'iscrizione e frequenza. I vincitori di borsa di studio per i corsi di dottorato che hanno sede a Palermo, sono tenuti a pagare la tassa per il diritto allo studio.