Art. 8.
                           Borse di studio
   Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso di
dottorato  al  precedente  art.  1, sono assegnate previa valutazione
comparativa   del   merito   in  base  alle  prove  effettuate  dalle
commissioni   esaminatrici  e  secondo  l'ordine  delle  graduatorie.
L'importo  annuale  della  borsa  di  studio,  determinata  ai  sensi
dell'art.  1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315 e
successive modificazioni ed integrazioni, e' pari a € 13.802,08,
assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata
di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n.
335   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni.  La  durata
dell'erogazione  delle  borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso  ed  e'  confermata  dal  superamento  delle  prove  annuali di
verifica del lavoro svolto, effettuata dal Collegio dei docenti.
   La  cadenza del pagamento della borsa di studio sara' bimestrale a
partire dall'inizio dell'attivita' del corso.
   La  borsa di studio non e' cumulabile con altra borsa di qualsiasi
genere,  tranne  quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili   ad   integrare,  con  soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di
formazione  e di ricerca dei borsisti. La borsa di studio e' altresi'
incompatibile  con un reddito personale complessivo annuo superiore a
€  13.802,08.  Tale  reddito  si  evince dalla dichiarazione dei
redditi, presentata nell'anno precedente di assegnazione della borsa,
nel quadro riepilogativo, rigo «Imponibile IRPEF».
   L'erogazione   della   borsa  esclude  nel  modo  piu'  categorico
l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l'Universita'.
   Le tasse e i contributi per l'accesso e la frequenza al corso sono
fissati  in € 1.800,00 annui, a cui vanno aggiunte € 118,08
(Lazio) e 85,00 (Sicilia) per il versamento della tassa regionale per
il  diritto allo studio universitario (ai sensi della legge regionale
20  maggio  1996,  n. 16 e successive modifiche), per ciascun anno di
corso.  La  tassa regionale e la prima rata da € 900,00 dovranno
essere  versate contestualmente all'iscrizione, la seconda rata entro
il  31  maggio  di  ogni  anno  di corso. Gli assegnatari di borsa di
studio  sono  esenti  dal  pagamento  dei  contributi  d'iscrizione e
frequenza.  I  vincitori  di borsa di studio per i corsi di dottorato
che  hanno  sede  a  Palermo,  sono  tenuti  a pagare la tassa per il
diritto allo studio.