Art. 9.
                  Obblighi e diritti dei dottorandi
   I   dottorandi   hanno   l'obbligo  di  frequentare  le  attivita'
programmate  dal  Collegio  dei  docenti,  di svolgere con assiduita'
l'attivita' di ricerca e di presentare al Collegio stesso, al termine
di  ogni  anno,  una  relazione sulle attivita' e le ricerche svolte,
nonche',  alla  fine  del  corso,  una tesi di ricerca con contributi
originali.
   Dopo  il  primo  anno di corso, ai dottorandi puo' essere affidata
una  limitata  attivita'  didattica sussidiaria o integrativa, previo
parere  favorevole  del  Collegio docenti; tale attivita' non deve in
ogni  caso  compromettere  l'attivita' di formazione alla ricerca, e'
facoltativa,  senza oneri per il bilancio dell'Ateneo e non da' luogo
a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'. A seguito
della  valutazione  dell'attivita' svolta dal dottorando, il Collegio
dei  docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al rettore la
sospensione  o  l'esclusione di questi dal proseguimento del corso di
dottorato. Il servizio militare, la maternita' e le assenze per grave
e  documentata  malattia possono comportare la sospensione dal corso,
previa   autorizzazione   del   Collegio  dei  docenti.  In  caso  di
sospensione  di  durata  superiore  a  trenta  giorni, verra' sospesa
l'erogazione della borsa di studio.
   E'  vietata  la  contemporanea  iscrizione  ad  un  altro corso di
dottorato,   ad  un  corso  di  perfezionamento,  ad  una  scuola  di
specializzazione o ad un corso di laurea. E' vietata la contemporanea
fruizione  di  altre  borse  di  studio,  tranne  quelle  concesse da
istituzioni  italiane  o  straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero,  l'attivita'  di  formazione o di ricerca dei dottorandi.
Chi  ha  gia'  usufruito  di  una  borsa  di  studio  per un corso di
dottorato non puo' usufruirne una seconda volta.
   Ai  sensi  dell'art.  2  della  legge13  agosto 1984, n. 476, come
modificato  dall'art.  52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  il  pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerca
e'  collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza  assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa  di studio ove ricorrono le condizioni richieste. Il periodo di
congedo   straordinario  e'  utile  ai  fini  della  progressione  di
carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e previdenza. In caso di
ammissione  a  corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di  rinunzia  a  questa,  l'interessato  in  aspettativa  conserva il
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto  di  lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca,  il  rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessa
per  volonta'  del  dipendente  nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.
   L'assenza  non giustificata da comprovati impedimenti per oltre un
terzo  delle presenze previste comporta l'esclusione dal dottorato e,
per chi abbia fruito della borsa di studio, la restituzione di quanto
percepito.