Art. 2. Requisiti generali di ammissione Per l'ammissione al concorso e' necessario il possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1994 serie generale n. 61; 2) eta' non inferiore agli anni 18; 3) titolo di studio: possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado piu' diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge 845/1978, art. 14, inerente alle mansioni specifiche del profilo professionale richiesto; 4) godimento dei diritti politici; 5) idoneita' fisica all'impiego; 6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare. Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell' art. 127), lettera d) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito l'impiego mediante la riproduzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 i cittadini degli Stati membri della Comunita' Economica Europea dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti: godere dei diritti politici e civili anche negli Stati di appartenenza o provenienza; avere adeguata conoscenza della lingua italiana; essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.