Art. 8.
                   Approvazione della graduatoria
   La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  sara' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste  dall'art.  7 del presente bando. Sono dichiarati vincitori,
nei  limiti  dei  posti  messi  a  selezione,  i  candidati utilmente
collocati   nella   graduatoria   di   merito,   tenuto  conto  dalle
disposizioni  di  legge  in  vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
   La  graduatoria  di  merito  unitamente  a quella dei vincitori e'
approvata  con  decreto  rettorale sotto condizione dell'accertamento
dei   requisiti  per  l'ammissione  all'impiego  e  sara'  pubblicata
mediante  affissione all'albo dell'Universita' degli studi di Brescia
presso  Ufficio  Concorsi,  Vicolo  dell'Anguilla n. 8 - Chiostri del
Carmine  - Brescia. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante
avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
   Dalla  data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
per  eventuali  impugnative.  Non  si  da'  luogo  a dichiarazioni di
idoneita' alla selezione.
   L'amministrazione   si   riserva  la  facolta'  di  utilizzare  la
graduatoria  oltre  che per l'assunzione del vincitore, anche al fine
di  costituire ulteriori rapporti di lavoro a tempo indeterminato o a
tempo  determinato  a  tempo  pieno  o  parziale  per esigenze che si
dovessero  creare  successivamente  in  relazione  alla  gestione del
diritto   allo   studio   universitario.   L'accettazione  o  la  non
accettazione  del  rapporto  di  lavoro  a  tempo determinato pieno o
parziale  non pregiudica eventuale chiamata a tempo indeterminato. La
rinuncia   all'accettazione   del   rapporto   di   lavoro   a  tempo
indeterminato a tempo pieno comporta la decadenza dalla graduatoria a
tutti  gli  effetti.  La  rinuncia  all'accettazione  del rapporto di
lavoro  a  tempo  indeterminato  a  tempo  parziale  non  comporta la
decadenza dalla graduatoria a tutti gli effetti.
   La graduatoria rimane valida per 36 mesi dalla data di emissione.