Art. 5.

                Valutazione della prova e dei titoli


   1.  Ai  fini  della formulazione della graduatoria in relazione ai
posti disponibili, la commissione giudicatrice di cui all'art. 4 ha a
disposizione  per ciascun candidato 60 punti, dei quali cinquanta per
la  valutazione  della  prova  d'esame, cinque per la valutazione del
curriculum e cinque per il voto di laurea.
   2.  La  valutazione  del  curriculum  e del voto di laurea avviene
secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  commissione di cui all'art. 4,
comma 3, del decreto n. 537 del 1999, risultanti nell'allegato 2, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 3 settembre 2008

                                        Il Ministro dell'istruzione
                                     dell'universita' e della ricerca
                                                 Gelmini


Il Ministro della giustizia
           Alfano