Art. 7. T i t o l i Sono valutabili le categorie di titoli descritte nell'Allegato 3 del presente bando, secondo il punteggio ivi descritto. Il punteggio complessivo non potra' essere superiore a 30 punti. Non saranno valutati i titoli che dovessero pervenire dopo la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. E' onere del candidato non solo produrre ogni titolo ritenuto utile ma assicurarsi anche che la documentazione prodotta contenga chiaramente gli elementi necessari per la valutazione. Diversamente il titolo non verra' valutato. E' onere del candidato produrre in allegato alla domanda ogni documentazione ritenuta utile per la valutazione dei titoli. In ogni caso dovra' essere prodotto sia un curriculum vitae datato e firmato (utilizzando preferibilmente il modello europeo) da cui sia possibile evincere in modo chiaro e circostanziato le esperienze formative e professionali maturate, sia un elenco numerato dei titoli allegati alla domanda di partecipazione. E' onere del candidato assicurarsi anche che la documentazione prodotta contenga chiaramente gli elementi necessari per la valutazione (es. durata del rapporto di lavoro - gg/mm/aa di inizio e fine rapporto - datore di lavoro, Ente Formativo, durata in giorni del corso di formazione, eventuale valutazione o prova finale del corso di formazione, ecc.). Diversamente il titolo non verra' valutato. I titoli potranno essere presentati in originale, con apposita certificazione, oppure tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione (si rimanda all'allegato 4 per la descrizione dei casi e delle formalita' richieste dalla normativa vigente). Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto prima dello svolgimento del colloquio mediante affissione all'albo della sede d'esame.