Art. 10.

   Il  contratto  di  lavoro  dei direttori generali dell'ASUR, delle
Aziende  ospedaliere e dell'I.N.R.C.A., nonche' dei direttori di zona
territoriale  e dei direttori dei presidi di alta specializzazione e'
da intendersi risolto a tutti gli effetti in caso di soppressione e/o
unificazione  delle  Aziende,  I.N.R.C.A.,  delle  zone e dei presidi
suddetti. In tal caso nessuna indennita' potra' essere corrisposta ai
rispettivi direttori.