Art. 10. Il contratto di lavoro dei direttori generali dell'ASUR, delle Aziende ospedaliere e dell'I.N.R.C.A., nonche' dei direttori di zona territoriale e dei direttori dei presidi di alta specializzazione e' da intendersi risolto a tutti gli effetti in caso di soppressione e/o unificazione delle Aziende, I.N.R.C.A., delle zone e dei presidi suddetti. In tal caso nessuna indennita' potra' essere corrisposta ai rispettivi direttori.