Art. 9. Il provvedimento di nomina viene adottato dalla Giunta Regionale con riferimento ai criteri fissati dall'art. 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. L'incarico di direttore generale determina un rapporto di lavoro esclusivo ed a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza alle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. Gli incarichi dei direttori di zona e dei direttori dei presidi di alta specializzazione sono conferiti ai sensi e con le modalita' stabiliti dagli artt. 10 - comma 3 e 18 - comma 1 - della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13. I contenuti dei contratti relativi alle figure indicate ai commi 2 e 3 del presente articolo ed i rispettivi trattamenti economici sono determinati a norma dell'articolo 4, commi 7 e 8 della suddetta legge regionale.