Art. 9.

   Il  provvedimento  di nomina viene adottato dalla Giunta Regionale
con  riferimento  ai  criteri  fissati  dall'art.  3  bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
   L'incarico  di  direttore generale determina un rapporto di lavoro
esclusivo ed a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato,
di  durata  non  inferiore  a tre anni e non superiore a cinque anni,
rinnovabile,  stipulato in osservanza alle norme del titolo terzo del
libro quinto del codice civile.
   Gli incarichi dei direttori di zona e dei direttori dei presidi di
alta  specializzazione  sono  conferiti  ai  sensi e con le modalita'
stabiliti  dagli  artt.  10  -  comma  3 e 18 - comma 1 - della legge
regionale 20 giugno 2003, n. 13.
   I contenuti dei contratti relativi alle figure indicate ai commi 2
e  3 del presente articolo ed i rispettivi trattamenti economici sono
determinati a norma dell'articolo 4, commi 7 e 8 della suddetta legge
regionale.