Art. 6.

                 Modalita' di fruizione delle borse


   La  borsa non e' cumulabile con altre provvidenze economiche della
stessa  natura.  Durante  il  periodo  di  fruizione della stessa gli
assegnatari  non dovranno svolgere attivita' lavorative subordinate o
autonome  incompatibili  con  gli  impegni  derivanti dalla fruizione
della borsa.
   La  Banca  d'Italia  assegnera'  a  ciascun borsista un referente,
scelto  tra  i ricercatori dell'Istituto, che fornira' l'assistenza e
gli indirizzi necessari per l'espletamento dell'attivita' di ricerca.
   Ai  borsisti  verranno corrisposti assegni mensili di € 4.000
lordi.
   I  borsisti  dovranno  svolgere  l'attivita'  di ricerca presso la
Banca  con  assiduita'  e profitto; a tal fine ciascun vincitore e il
proprio  referente  definiranno  una pianificazione dell'attivita' di
ricerca.
   I borsisti potranno partecipare a incontri organizzati da primarie
istituzioni nazionali e internazionali.
   All'atto  dell'assegnazione  delle  borse,  i  vincitori  dovranno
sottoscrivere  una  dichiarazione  d'impegno  ad  osservare tutti gli
obblighi connessi alla fruizione delle borse medesime.