Art. 6. Modalita' di fruizione delle borse La borsa non e' cumulabile con altre provvidenze economiche della stessa natura. Durante il periodo di fruizione della stessa gli assegnatari non dovranno svolgere attivita' lavorative subordinate o autonome incompatibili con gli impegni derivanti dalla fruizione della borsa. La Banca d'Italia assegnera' a ciascun borsista un referente, scelto tra i ricercatori dell'Istituto, che fornira' l'assistenza e gli indirizzi necessari per l'espletamento dell'attivita' di ricerca. Ai borsisti verranno corrisposti assegni mensili di € 4.000 lordi. I borsisti dovranno svolgere l'attivita' di ricerca presso la Banca con assiduita' e profitto; a tal fine ciascun vincitore e il proprio referente definiranno una pianificazione dell'attivita' di ricerca. I borsisti potranno partecipare a incontri organizzati da primarie istituzioni nazionali e internazionali. All'atto dell'assegnazione delle borse, i vincitori dovranno sottoscrivere una dichiarazione d'impegno ad osservare tutti gli obblighi connessi alla fruizione delle borse medesime.