Art. 7.

                         Revoca della borsa


   La  Banca  d'Italia  si  riserva la facolta' di effettuare in ogni
momento  verifiche anche in ordine alla documentazione e ai requisiti
dichiarati dai candidati all'atto della presentazione della domanda e
di revocare l'assegnazione delle borse ovvero sospendere l'erogazione
degli  assegni  nel caso che le notizie e/o la documentazione fornita
risultino in tutto o in parte non rispondenti al vero.
   La  Banca  si riserva di non corrispondere gli assegni nel caso in
cui  l'assegnatario  sospenda/interrompa  l'attivita'  di ricerca. La
Banca   si   riserva   altresi'   la   facolta'  di  interrompere  la
corresponsione  degli assegni qualora, su indicazione del referente e
sentito  l'interessato,  l'attivita'  di  ricerca  abbia un andamento
ritenuto non soddisfacente.